COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il tredici maggio duemiladieci, in Reggio di Calabria, nel mio studio, largo Morisani n.2.
Avanti a me Alessandra Maltese, Notaio in Reggio Calabria, iscritto nel ruolo del distretti notarili di Reggio Calabria e Locri.
Sono personalmente comparse:
– Candida NACCARATO Nata a Reggio di Calabria il 20 dicembre 1981 ed ivi domiciliata, fraz. Gallina, via Ravagnese, tratto I, N.33, codice fiscale dichiarato NCCC CDD 81T60 H2242;
– Giuseppina BANINI nata a Reggio Calabria l’1 luglio 1987 ed ivi domiciliata, fra. Gallico, via Marra privata, n.23, codice fiscale dichiarato BNN GPP 87L41 H224K;
– Clelia FALCOMATA’ nata ad Aosta (AO) il 12 novembre 1987 e domiciliata a Reggio Calabria, via Reggio Campi II tr.,n. 208, codice fiscale dichiarato FLC CLL 87S52 A3260.
Dell’identità personale delle comparenti io Notaio sono certo.
Le comparenti, in virtù del presente atto, costituiscono un’associazione di volontariato denominata “DACCI UNA ZAMPA – ONLUS”.
L’Associazione ha sede in Reggio Calabria, via San Lorenzello, 62/a, Cataforio.
Lo scopo, gli organi, la rappresentanza e le altre norme relative al funzionamento dell’associazione sono contenuto nello statuto, composto da 29 (ventinove) articoli che, debitamente firmato, si allega al presente atto, sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2010.
Le comparenti, in funzione di assemblea generale, convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da tre membri.
Tutte le comparenti come sopra costituite vengono nominate componenti del Consiglio Direttivo e, previa accettazione della carica, eleggono:
– Candida NACCARATO – Presidente;
– Clelia FLACOMATA’ – Vice Presidente;
– Giuseppina BANNINI – Segretario – Tesoriere.
Tutti dichiarano di accettare le cariche da loro conferite.
Il Presidente del Consiglio Diretto viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’eventuale riconoscimento dell’Associazione presso le competenti autorità amministrative.
Si chiedono per il presente atto le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), nonché dal D.Lgs. 460/1997.
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’Associazione.
Del presente atto in parte dattiloscritto a mia cura con mezzi elettromeccanici e per poca parte scritto a mano da persona a me di fiducia nelle prime due pagine di foglio- io Notaio ho dato lettura, unitamente all’allegato m alle comparenti che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.
La sottoscrizione del presente atto ha luogo alle ore dodici.
F.ti: Candida Naccarato; Giuseppina Banini; Falcomatà Clelia; Alessandra Maltese Notaio L.S.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“DACCI UNA ZAMPA – ONLUS”
Articolo 1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita, ai sensi della legge 266/91, l’Associazione animalista di volontariato denominata “DACCI UNA ZAMPA – ONLUS”, con sede in
Reggio Calabria, Associazione a tutela degli animali che potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città del territorio
italiano mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2
CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è apartitica ed apolitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti
e non persegue in alcun modo attività lucrative.
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’associazione è costituta nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Articolo 3
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
SCOPI E FINALITA’
“DACCI UNA ZAMPA ONLUS” è un Associazione di volontariato che non ha fini di lucro e, essendo animata da principi solidaristici, si adopera
dell’animalismo, si prefigge come scopo principale di agire attivamente in difesa degli animali e i loro diritti e di sensibilizzare l’opinione
pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.
L’associazione nasce con l’obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma
di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all’abbandono, nonché aiuto nei confronti di proprietari di
animali bisognosi di assistenza che non possano prevedervi autonomamente.
A tale scopo, l’associazione si propone di:
a) Intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati
o maltrattati), curandone il loro affidamento o la loro adozione presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento;
b) Programmare attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro
benessere fisico ed affettivo;
c) Creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali
(randagi, confiscati e sequestrati) domestici e selvatici;
d) Intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento di animali;
e) Promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, attività sportive, turistiche, ricreative e quante altre siano atte a favorire il
perseguimento della finalità associativa, provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e
perfezionare le proprie aspirazioni nel campo e non solo della difesa degli animali.
f) Organizzare manifestazioni alte azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
g) Organizzare raccolte cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori
posti presso negozi e supermercati;
h) Assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
i) Stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (ASL, veterinari, canili, rifugi), al fine di gestire e realizzare progetti volti
alla sterilizzazione, alla cura, all’affidamento ed all’adozione degli animali;
j) Perseguire il fine della solidarietà sociale anche nel settore dell’assistenza fornendo i servizi denominati “attività e terapia assistita dagli
animali” soprattutto nei confronti delle categorie più deboli, come gli anziani, i bambini, i disabili e gli ammalati. A tale fine, l’associazione
si avvarrà della partecipazione di diverse figure professionali, quali medici, psicologi, veterinari, istruttori cinofili, paramedici, psicopedagogisti,
insegnati, pet-patners;
k) Istituire un asilo per cani al fine di garantire esercizio fisico e socializzazione dei cani che vivono in città o a cui i proprietari dedicano poco
tempo per evitare/risolvere molti problemi comportamentali;
l) Creare una pensione per cani affidati, anche per limitati periodi, da privati proprietari ovvero strutture ricettive per l’accoglienza, il ricovero, la
cura, la pulizia, il sostentamento e la sistemazione degli animali assistiti;
m) Organizzare corsi di addestramento per cani
n) Organizzare corsi di formazione professionale nel settore cinofilia.
Le attività sopra elencate sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai
propri aderenti. I volontari prestano attività nell’ambito dell’associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni,
siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca
relativamente ai beni sociali.
Articolo 5
REQUISITITI SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci le persone fisiche o giuridiche o gli enti che accettano le norme del
presente statuto e intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente
aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Articolo 6
AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI
L’ammissione dei soci è libera.
La domanda di ammissione, (su cui deciderà il consiglio direttivo senza obbligo di motivazione anche in caso i non accoglimento) redatta per
iscritto, deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto e le disposizioni del consiglio direttivo. Per coloro che non abbiano
raggiunto la maggiore età, la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L’iscrizione all’associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e il rifiuto del consiglio direttivo nei
confronti nel nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e il diritto di proporsi quali candidati all’elezione degli
organi sociali.
Articolo 7
CATEGORIE DEI SOCI
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
– Fondatori;
– Ordinari;
– Sostenitori,
– Onorari;
– Benemeriti;
a) I soci fondatori sono colore che partecipano alla costituzione dell’associazione e sono indicati nell’atto costitutivo. Essi sono soggetti al
versamento della quota sociale annuale.
b) I soci ordinari sono coloro ammessi dal consiglio direttivo come socie e che abbiano corrisposto le quote sociali annuali.
c) I soci sostenitori sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’associazione mediante versamento di quote annuali di
particolare entità.
d) I soci onorari sono colore che abbiano particolari benemerenze, e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al
Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dalla assemblea su proposta del Consiglio e non soggetti al pagamento della quota
associativa.
e) I soci benemeriti sono coloro che abbino mostrato particolare interesse per gli scopi sociali e che, con la loro munificenza, hanno contribuito
all’affermazione dell’associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo con validità annuale e non sono soggetti al pagamento della quota
associativa. La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri
nei confronti dell’associazione. In particolare tutti i soci hanno diritto a partecipare a riunioni, attività, convegni ed altre manifestazioni
organizzate dell’associazione, nonché a partecipare alle assembla dei soci con diritto di voto.
Articolo 8
DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dei
relativi regolamenti nonché delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio
deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri cosi che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa
nuocere l’associazione.
Articolo 9
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
– Automaticamente, per mancato pagamento della quota associativa annuale dopo un mese della
scadenza.
– Per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo: tale recesso avrà decorrenza dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo
raccomandata a.r..Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
– Espulsione: il consiglio direttivo delibera l’espulsione, previo richiamo e diffida al socio interessato, in caso di comportamenti in contrasto
con gli scopi e il patrimonio dell’associazione e da quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’espulsione ha effetto immediato dalla data del ricevimento della notifica del
provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.
– Morte.
Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Articolo 10
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto
e nell’interesse dell’associazione. L’elezione degli organi dell’associazione non può, in alcun modo, essere vincolata o limitata ed è informata
a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 11
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed è convocata dal presidente in seduta ordinaria,
almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dall’esercizio sociale.
L’assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
1) Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
2) Per decisione del consiglio direttivo;
3) Su richiesta di almeno un terzo deli associati.
Se regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto
obbligato tutti gli associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
Articolo 12
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice e avviso di convocazione dovrà essere
inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Nei casi di
comprovata urgenza, la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla
data fissata per l’adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulla materie da trattare.
Qualora il consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o dell’assemblea straordinaria,
richiesta fai soci, la convocazione potrà essere indetta dal presidente.
In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro tenta giorni dalla data delle dimissioni, a
cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dal presidente.
La convocazione dell’assemblea avverrà presso la sede sociale o in altra sede purché sia sul territorio nazionale.
Articolo 13
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fi almeno la metà
più uno dei soci, in seconda convocazione essa e è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Per le
modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli
associati.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.
Il verbale dell’assemblea è redatto dal segretario in carico o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente tra
i presenti ed è consultabile presso la sede sociale. L’assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera, sia in prima che in
seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei coti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.
Articolo 14
FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le votazioni dell’assemblea avverranno di norma per alta di mano; su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio
segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il presidente nominerà fra i presenti una commissione si scrutatori composta da tre persone.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatoti non dovranno essere presenti candidati alle lezioni. Hanno diritto di voto
tutti i soci maggiorenni e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni aderente all’associazione ha diritto al voto.
Articolo 15
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
a) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
b) Eleggere i membri del consiglio direttivo;
c) Fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
d) Discutere de liberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
In sede straordinaria:
e) Deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell’associazione;
f) Deliberare su proposte di modifiche dello statuto;
g) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
E’ facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al consiglio di direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea,
ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno.
Articolo 16
COMPITO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
– Convocare l’assemblea;
– Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
– Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– Dare esecuzione alle delibere assembleari;
– Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
– Deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive
dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
– Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
– Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
– Dare parere su ogni altro oggetto posto al suo esame dal presedente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
– Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di
ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
– In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
– Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ed enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione
stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
– Deliberare l’ammontare delle quote associative da sottoporre all’assemblea;
– Decidere il trasferimento della sede nell’ambito della provincia di Reggio Calabria;
– Tenere il libro dei soci, il libro volontari, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell’attività.
Articolo 17
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da tre a nove membri nominati dall’assemblea ordinaria
Tutto il consiglio direttivo deve essere formato da soci e dura in carica cinque anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere
rieletti.
Esso elegge il presidente, il vice presidente, il segretario- tesoriere ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili. In caso di immissioni (scritte
indirizzate al consiglio direttivo), decesso o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora un consigliere
non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni o comunque per sei riunioni nell’arco dell’anno), si procederà a cooptazione
tra colo che, non letti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle lezioni del consiglio.
Il consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3(due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il presidente.
In caso di sfiducia o dimissioni del presidente, il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà o più uno dei suoi componenti
effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un
assemblea straordinaria.
I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali di altre associazioni.
Articolo 18
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione almeno una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo
ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Le riunione del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, contente gli argomenti posti all’ordine del
giorno, almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta
telematica senza il rispetto del termine suddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica
possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del consiglio direttivo qualora vengono sentiti tutti i membri del consiglio direttivo e
vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente,
o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il
voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Soltanto il
consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità
all’esterno. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente
competenti sugli argomenti da discutere.
Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal
consiglio stesso, composte da soci e on soci.
Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto
dell’associazione.
Articolo 19
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il presidente eletto in seno al consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti della legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa. Il
presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti
sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi sei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende, in particolare, l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In casi di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del consiglio direttivo. In caso di
impedimento del presidente all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice- presidente in ogni sua attribuzione.
Articolo 20
SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE – TESORIERE-ECONOMO
Il segretario dirige gli uffici dell’associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato alla presidenza o
dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell’assemblea dei soci e del
consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai
rapporti tra l’associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti del credito e gli altri enti in genere.
Egli, inoltre, in qualità di tesoriere, cura la gestione amministrativa dell’associazione ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche;
controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
Articolo 21
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i
diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività
sociale.
Articolo 22
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dall’associazione sono costituite:
– Dalla quota di iscrizione da versarsi l’alto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
– Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo:
– Da versamenti volontari degli associati;
– Da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
– Da introiti manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
– Da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
– Da donazioni e lasciti;
– Da contributi di imprese e privati;
– Da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
– Da rimborsi derivanti da convenzioni;
– Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Articolo 23
DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire, ance in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale
durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha
l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e accessorie.
Articolo 24
DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il
socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale
in corso.
Articolo 25
DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto
dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’, comunque, facoltà degli aderenti all’associazione effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali, I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi
i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. Il versamenti non sono, quindi,
rivalutabili né ripetibili in nessun caso.
In caso fi scioglimento dell’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al
patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote
non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa
di morte.
Articolo 26
BILANCI
L’esercizio sociale inizia il 1°gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo
e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Entro i quindici giorni precedenti la data dall’annuale assemblea ordinaria dei soci, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa
assemblea.
I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell’associazione dei dici giorni che precedono l’assemblea convocata
per la loro approvazione, consentendone l’esame a tuti quei soci che lo richiedano.
ARTICOLO 27
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, il netto risultante della
liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Articolo28
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetti
compromesso, sarà rimessa al giudizio d i un arbitrio amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando
luogo ad arbitrato irrituale, l’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accorso, alla nomina
dell’arbitro provvederà il presidente del tribunale competente per la sede dell’associazione.
Articolo 29
RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano,
nonché alle leggi speciali in materia, in particolare al D. Lgs. 460/1997 ed alla L. 266/1991.
F.ti: Candida Naccarato; Giuseppina Bannini; Falcomatà Clelia; Alessandra di Maltese Notaio.